Sez. 5, Sentenza n. 6767 del 19/03/1982 Ud. (dep. 09/07/1982) Rv. 154537 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCESSIONE ANCHE DI UFFICIO E SENZA OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCESSIONE ANCHE DI UFFICIO E SENZA OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
La concessione di una provvisionale costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice penale e può essere accordata di ufficio, anche in appello, senza che la parte civile la richieda e motivi la sua richiesta e senza che il giudice di merito abbia Obbligo di espressa motivazione sul punto, rimanendo salva per l'imputato la più ampia difesa nel giudizio civile per la liquidazione concreta del danno. (Conf mass n 133754 sulla prima parte della massima; (Conf mass n 133935; (Conf mass n 141815 ed ivi citate; (Conf mass n 147775 ed ivi citate; (Conf mass n 122910; (Conf mass n 144842 sulla seconda parte della massima; (Conf mass n 150285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)