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Sez. 1, Sentenza n. 11084 del 11/06/2004 (Rv. 573554 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Fallimento sociale e fallimenti dei soci - Distinzione - Opposizione alla dichiarazione del fallimento del socio - Legittimazione necessaria del curatore quale organo del fallimento individuale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573554-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

Il fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili costituiscono, ad onta dell'unicità della sentenza dichiarativa e dell'unicità degli organi, entità giuridiche diverse, centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che gli artt. 147 e 148 legge fall. impongono una distinzione tra i patrimoni dell'una (la società) e quelli degli altri (i soci illimitatamente responsabili), tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all'una o agli altri; ciò inevitabilmente si riflette sulla posizione del curatore, il quale sarà legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale o quale organo del fallimento di ciascuno dei soci a seconda della riferibilità della controversia, della direzione e dell'incidenza degli effetti della pronuncia giurisdizionale destinata a regolarla. Ne consegue che anche nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 18 legge fall., che riguardi un socio e il (le ragioni del) suo fallimento personale, il curatore deve agire o essere chiamato in giudizio in qualità di organo del fallimento del socio, dunque con esplicito riferimento al fallimento di quest'ultimo. (Nella specie, tuttavia, la S.C. ha ritenuto, sulla base di una interpretazione dell'atto di opposizione diversa da quella data dal giudice di merito, che l'atto stesso era inequivocabilmente diretto nei confronti del curatore quale organo del fallimento personale dell'opponente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)