Sez. 1, Sentenza n. 4284 del 01/03/2005 (Rv. 579929 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Fallimento sociale e fallimenti dei soci - Distinzione - Revocatoria fallimentare dell'atto compiuto in proprio dal socio dichiarato fallito - Legittimazione necessaria del curatore quale organo del fallimento individuale - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
I fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l'unicità della sentenza dichiarativa e degli organi delle procedure, costituiscono centri diversi di imputazione giuridica degli effetti di tale sentenza, in quanto gli artt. 147 e 148, legge fall., stabiliscono una distinzione tra i patrimoni della società e dei soci, tra gli stati passivi e le masse riferibili alla prima ed ai secondi; pertanto, il curatore è legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale o di ciascuno dei soci, a seconda della riferibilità della controversia all'uno o agli altri e, qualora proponga azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto compiuto da un socio, in proprio, egli deve agire in qualità di organo del fallimento del socio, dunque con esplicito riferimento al fallimento di quest'ultimo. (Nella specie, la Corte Cass., sulla base di una interpretazione dell'atto di citazione, ha ritenuto che l'atto stesso era stato univocamente posto in essere dal curatore quale organo del fallimento personale del socio).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)