Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 29/09/2025 (Rv. 676740-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | "Estimatore" o "esperto" - Procedura di liquidazione - Unico immobile da stimare - Criterio di liquidazione a percentuale ex art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 - Operatività - Compenso unitario - Spettanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Laddove la stima riguardi un unico bene, all'"estimatore" o "esperto" di cui l'organo giudiziario si avvalga per determinare il valore di beni assoggettati a procedura esecutiva, anche
concorsuale, spetta un compenso unitario, in applicazione del principio di onnicomprensività del compenso del consulente tecnico d'ufficio e dell'unicità dell'incarico, di cui all'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con la quale il Tribunale aveva liquidato le competenze applicando in successione più scaglioni, anziché direttamente lo scaglione in cui rientrava l'importo stimato).
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)