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Sez. 1, Sentenza n. 4243 del 14/05/1997 (Rv. 504312 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | "Estimatore" o "esperto" - Procedura di liquidazione - Artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Criteri di liquidazione di cui alla legge n. 319 del 1980 e al D.P.R. n. 352 del 1988 - Operatività - Tariffa professionale - Esclusione - Calcolo a percentuale dell'onorario - Scaglione massimo di valore - Limite non superabile - Contrasto con l'art. 2233 cod. civ. - Insussistenza - Conseguente carenza di remunerazione per la parte di opera correlata al valore eccedente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504312-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Lo "stimatore" o "l'esperto", del quale l'organo giudiziario si avvale al fine di determinare il valore di beni assoggettati a procedure esecutive (anche concorsuali), appartiene alla categoria residuale degli "altri ausiliari del giudice" contrapposta a quella degli ausiliari tipici e "nominati", quali il consulente tecnico o il custode; ad esso pertanto si applica, per quanto concerne la procedura di liquidazione (in relazione agli aspetti formali dei relativi provvedimenti), la disciplina di cui agli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., mentre, per quanto concerne i criteri di liquidazione, occorre fare riferimento a quelli previsti, in particolare per la materia estimativa, dall'art. 13 d.P.R. n. 352 del 1988, restando così preclusa l'applicabilità diretta delle tariffe professionali, richiamate dal legislatore solo ai fini di una determinazione tabellare generale, i cui limiti, minimi e massimi, non sono superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo. Detta limitazione di valore non contrasta col disposto dell'art. 2233 cod. civ. - secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione -, posto che l'art. 2 legge n. 319 del 1980 impone di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicitaria dell'incarico, né è configurabile una carenza di remunerazione per la parte di opera professionale correlata al valore eccedente il limite massimo, potendosi, ove ne ricorrano le condizioni, applicare l'art. 5 legge n. 319 del 1980 - che consente un incremento del compenso risultante dal calcolo tabellare ogni volta che l'incarico si presenti caratterizzato da particolare importanza, complessità o difficoltà - previsione che consente di tenere conto di quelle ipotesi in cui la rilevante dimensione economica dell'incarico sia effettivamente sintomo rivelatore di una oggettiva peculiarità di esso, come tale riflettentesi sull'impegno professionale richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)