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Sez. 6, Sentenza n. 24374 del 19/02/2016 Ud. (dep. 10/06/2016) Rv. 267394 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | False informazioni al P.M. - Immediata procedibilità ai sensi dell'art. 371 bis, comma secondo, cod. pen. - Rifiuto di fornire informazioni - Contenuto - Configurabilità dell'obbligo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267394-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, ai fini della immediata procedibilità prevista dall'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen., integra il rifiuto di fornire informazioni non soltanto il silenzio o una esplicita dichiarazione con la quale il soggetto escusso rappresenti la propria volontà di non rispondere alle domande rivoltegli dal pubblico ministero, ma ogni comportamento che si risolva in un diniego delle informazioni richieste. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato la condotta di rifiuto nella opposizione di una serie di "non ricordo" alle domande del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)