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Sez. 6, Sentenza n. 42904 del 21/10/2010 Ud. (dep. 02/12/2010) Rv. 248813 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE | False dichiarazioni al pubblico ministero - Previsione della sospensione del procedimento fino alla definizione di quello principale - Natura eccezionale - Sussistenza - Applicabilità della disposizione nei procedimenti per falsa testimonianza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248813-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)