Sez. 6, Sentenza n. 10908 del 18/12/2018 Cc. (dep. 12/03/2019) Rv. 275212 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | False informazioni al pubblico ministero - Mancata sospensione del procedimento in fase di indagini preliminari - Conseguenze - Sospensione dichiarata in dibattimento - Legittimità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE
In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371- bis cod. pen. non deve essere necessariamente disposta in fase di indagini preliminari, sicchè, qualora non vi abbia provveduto il pubblico ministero, legittimamente la sospensione va dichiarata nel corso del dibattimento. (In motivazione, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'omessa sospensione avrebbe comportato la regressione del processo dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari, per consentire al pubblico ministero di provvedere ai sensi dell'art.371-bis, comma 2, cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)