Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 09/07/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 206060 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE | Ruolo della persona offesa - Individuazione - Omesso avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. - Nullità - Sussistenza - Provvedimento del G.I.P. che imponga al P.M. la citazione di soggetto che nemmeno rivesta la qualità di persona offesa - Abnormità - Insussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE
Il ruolo della persona offesa da reato è stato potenziato nel nuovo codice in considerazione dell'essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo, sicché si comprende per quale ragione l'omesso avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. costituisca una causa di nullità e perché l'attività del G.I.P., tesa ad eliminare la predetta, non possa essere ritenuta abnorme, rientrando fra i compiti allo stesso attribuiti in generale dall'ordinamento. Detta attività non è abnorme neppure qualora il G.I.P. imponga al P.M. la citazione di un soggetto che certamente non riveste la qualità di parte offesa in quanto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., unico soggetto deputato alla gestione dell'attività istruttoria, esclude che sussistano ancora le particolari cautele connesse alla fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)