Sez. 3, Ordinanza n. 4023 del 22/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203927 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Omissione - G.I.P. - Restituzione degli atti al P.M. - Perché provveda a tale incombente - Abnormità - Insussistenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa
Non può essere ritenuto abnorme ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione contro di esso proposto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, nel formulare richiesta di archiviazione, non abbia notificato l'avviso della richiesta stessa alla persona offesa - che, a norma dell'art. 408 comma secondo cod. proc. pen., aveva dichiarato di voler essere informata - perché provveda a tale incombente. (La Suprema Corte, nell'affermare il principio, ha tra l'altro osservato che poiché la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell'azione penale, non vulnera i principi di irretrattabilità dell'azione penale e di non regredibilità del processo il provvedimento del giudice che, come nella specie, prima di pronunciarsi sulla richiesta stessa e rilevando delle violazioni procedurali, restituisca gli atti al pubblico ministero per i relativi incombenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)