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Sez. 5, Ordinanza n. 41366 del 20/09/2004 Cc. (dep. 25/10/2004) Rv. 230007 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa | Omissione - Provvedimento del giudice che ordini al P.M. l'effettuazione della notifica - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230007-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa

Non è abnorme, in quanto riconducibile ai poteri che l'ordinamento riconosce al giudice e improduttivo d'una apprezzabile stasi processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari investito d'una richiesta di archiviazione, rilevato che la persona offesa non è stata informata di detta richiesta nonostante la sua rituale domanda in tal senso, ordina la restituzione degli atti al P.M. affinché provveda all'incombente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il decreto di archiviazione eventualmente adottato in assenza dell'avviso sarebbe nullo, e che spetta al giudice l'attività necessaria a prevenire il vizio, aggiungendo che l'abnormità farebbe difetto quand'anche il giudice sollecitasse l'avviso in favore di un soggetto privo dell'effettiva qualità di persona offesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)