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Sez. U, Ordinanza n. 24279 del 14/11/2014 (Rv. 633177 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2000 - Portata - Diversa determinazione contrattuale - Prevalenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633177-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 bis lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)