Sez. L, Sentenza n. 14118 del 13/11/2001 (Rv. 550233 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE | Affidamento ai consorzi di bonifica degli impianti irrigui collettivi - Utilizzazione del personale regionale salariato con contratto di natura privatistica (art. 5 legge reg. n. 15 del 1994) - Previsione di un numero minimo garantito di giornate lavorative nell'arco di dodici mesi - Portata - Diritto alla retribuzione anche per le giornate non lavorate - Esclusione - Fattispecie.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE
L'art. 5 della legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15, nel prevedere che i consorzi di bonifica affidatari degli impianti irrigui collettivi gestiti temporaneamente dalla Regione si avvalgano del personale regionale salariato con contratto di natura privatistica e garantiscano a quest'ultimo un minimo di centottantuno giornate lavorative nell'arco di dodici mesi, ha inteso riconoscere al detto personale l'ammontare minimo della retribuzione dovuta, corrispondente a non meno delle centottantuno giornate di lavoro garantite, ma non il pagamento della retribuzione mensile per tutto il periodo (nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'intero trattamento economico per tutto il periodo dei dodici mesi, ivi compresa l'indennità di missione, sul presupposto che la citata disposizione legislativa e il susseguente accordo attuativo del 3 giugno 1994 consentissero un trattamento svincolato dalle giornate di lavoro effettivamente prestato).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1994 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)