Sez. L, Sentenza n. 5517 del 18/03/2004 (Rv. 571296 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE | Legge Regionale n. 15 del 1994 - Gestione degli impianti irrigui da parte dei Consorzi di Bonifica - Previsione di utilizzazione di mano d'opera con contratti a termine di natura privatistica - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Regione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE
L'art. 5 della legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15, nel prevedere che i consorzi di bonifica affidatari degli impianti irrigui collettivi gestiti temporaneamente dalla Regione si avvalgano del personale regionale salariato con contratti di lavoro a tempo indeterminato, si limita a dettare prescrizioni sulla mano d'opera da impiegare, ma non disciplina in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione, dovendosi escludere, pertanto, la configurabilità di un'ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)