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Sez. 2, Sentenza n. 1641 del 10/05/1976 (Rv. 380409 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA DEL LAVORATORE PER L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO CON IL COMMITTENTE - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - COMPETENZA DELL'ADITO GIUDICE DEL LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380409-01

COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA DEL LAVORATORE PER L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO CON IL COMMITTENTE - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - COMPETENZA DELL'ADITO GIUDICE DEL LAVORO - LIMITI.*

La qualificazione di un contratto di appalto come appalto d'opera, ovvero come mera intermediazione di prestazioni di lavoro, vietata dall'art primo della legge 23 ottobre 1960 n 1369, ha la natura di questione pregiudiziale rispetto alla domanda con la quale un prestatore d'opera, assunto dall'appaltatore, sostenendo la nullita, ai sensi della citata norma, del contratto di appalto, chieda al pretore, quale giudice di lavoro, di accertare nei confronti sia del committente che dell'appaltatore, intervenuto in giudizio, il suo diritto ad essere considerato, a tutti gli effetti, alle dipendenze del primo. Tuttavia, la suddetta questione non si trasforma in causa pregiudiziale, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato da parte del giudice superiore competente per valore, a norma dell'art 34 cod proc civ ma deve essere, invece, decisa incidenter tantum dallo stesso pretore adito per la causa principale di lavoro, qualora la parte, che abbia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato, non provi che questa richiesta corrisponda ad un interesse effettivo che travalichi quello relativo alla decisione della controversia di lavoro e, cioe, che la questione pregiudiziale sia atta ad influire su liti, pendenti o di prevedibile insorgenza, diverse da quella per la cui risoluzione la questione medesima e stata posta. (nella specie, e stato escluso l'interesse ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato sulla natura dell'appalto, in quanto, nel mentre non sussisteva, fra appaltatore e committente alcuna controversia sulla validita di tale contratto quale appalto d'opere, tale questione assumeva rilievo fra convenuto ed interventore, da un lato, ed attore, dall'altro, esclusivamente al fine di risolvere la controversia principale relativa alla titolarita del rapporto di lavoro). (V 1173/73; (V 927/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 22/10/1960 num. 1368 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)