Sez. L, Sentenza n. 13258 del 05/10/2000 (Rv. 540749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Definizione dell'anno di riferimento e delle modalità di fruizione delle ferie annuali - Spettanza al datore di lavoro - Anticipazione, differimento o concessione delle ferie contestualmente alla maturazione del relativo diritto - Modalità alternative - Criterio del godimento posticipato delle ferie - Valore normativo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Spetta al datore di lavoro, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla contrattazione collettiva, definire l'anno di riferimento e le modalità di fruizione, nell'arco temporale dello stesso anno, delle ferie annuali che possono essere, in tutto o in parte, anticipate, differite o concesse contestualmente alla maturazione del relativo diritto. Non ha, infatti, valore normativo il criterio del godimento posticipato delle ferie sebbene esso possa costituire un valido canone ermeneutico nella ricostruzione della volontà delle parti diretta ad assicurare al lavoratore il rigoroso rispetto del riposo annuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)