Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015 (Rv. 638297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine di impugnazione - Sessanta giorni - Operatività - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. "in quanto compatibile" (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)