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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015 (Rv. 636288 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine di impugnazione - Sessanta giorni - Operatività - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636288-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi del comma 3 dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)