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Sez. 3 - , Sentenza n. 17020 del 28/06/2018 (Rv. 649464 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione - Onere di deposito della comunicazione o notificazione dell'ordinanza - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649464-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato dall'onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)