Sez. U, Sentenza n. 1484 del 18/02/1997 (Rv. 502510 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Buona fede ex terzo comma dell'art. 936 cod. civ. - Natura presuntiva - Esperimento di prova contraria anche attraverso presunzioni semplici - Ammissibilità.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE
La buona fede che esclude che il proprietario possa obbligare il terzo a togliere dal suo fondo le piantagioni, le costruzioni o le opere dal terzo stesso ivi realizzate (art. 936, comma terzo, c.c.), è presunta, secondo la disposizione dell'art. 1147 cod. civ., la quale contiene un principio generale non limitato all'ambito del possesso, in cui è stato dettato. Tale presunzione, "juris tantum", consente la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, cui il giudice può ricorrere allorché siano acquisiti al processo fatti gravi, precisi e concordanti, che escludano le conclusioni che da quella derivino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936 com. 3, Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)