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Sez. L, Sentenza n. 5718 del 10/06/1999 (Rv. 527261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Art. 5 della legge n. 223 del 1991 - Criteri di scelta - Facoltà del datore di lavoro di privilegiare le "esigenze tecnico - produttive e organizzative" - Sussistenza - Condizioni, limiti e conseguenze del relativo esercizio.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (sul quale è intervenuta la sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 268 del 1994 che contiene importanti affermazioni in merito alla "procedimentalizzazione" dell'esercizio del potere imprenditoriale di recesso) deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, una volta definiti e giustificati gli ambiti spaziali e/o delle singole lavorazioni o settori produttivi entro cui operare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità, ha la facoltà - da esercitare previo accordo con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma secondo, della stessa legge n. 223 - di privilegiare ai cosiddetti "criteri sociali" (anzianità e carichi di famiglia) il criterio delle "esigenze tecnico - produttive ed organizzative". Tali esigenze possono, quindi, giustificare una specifica e più ristretta localizzazione della scelta ovvero la predeterminazione di una serie di graduatorie che, con carattere di generalità, accorpino mansioni identiche od omogenee in ragione della loro maggiore o minore fungibilità, essendo innegabile che la salvaguardia del rapporto lavorativo dei dipendenti con specifici profili professionali (difficilmente riscontrabili nel mercato del lavoro) è spesso elemento decisivo per la riuscita dei processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)