Sez. L, Sentenza n. 809 del 24/01/2002 (Rv. 551803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri di scelta di cui all'art. 5 legge n. 223 del 1991 - Applicazione in un ambito più limitato rispetto al complesso aziendale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al "complesso aziendale" cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc, e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riferimento ad un licenziamento collettivo riguardante una delle lavoratrici di un settore soppresso, concentrando la valutazione sulla categoria di inquadramento aveva ritenuto illegittima la selezione operata alla stregua del solo profilo professionale, sul rilievo che, constando ciascuna categoria di più profili professionali, la professionalità avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell'intera gamma delle mansioni espletabili; la S.C. ha ritenuto erronea tale impostazione precisando che il giudice del merito avrebbe, invece, dovuto concentrare la valutazione sull'impresa in quanto la lavoratrice non aveva alcun diritto al cambio di profilo, mentre viceversa avrebbe dovuto essere valutato se la soppressione del settore produttivo addotta dal datore di lavoro potesse esonerarlo dal procedere alla covalutazione della lavoratrice licenziata in concorso con tutti i lavoratori del complesso aziendale sulla base dei criteri dettati dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)