Sez. 2, Sentenza n. 6404 del 06/12/1984 (Rv. 437985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - FATTISPECIE - INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN UN'ALTRA - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE, EX ART. 110 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - MANCATA DENUNCIA DELL'EVENTO ESTINTIVO - LEGITTIMAZIONE SOLO DEL NUOVO ENTE A PROSEGUIRE IL GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - FATTISPECIE - INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN UN'ALTRA - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE, EX ART. 110 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - MANCATA DENUNCIA DELL'EVENTO ESTINTIVO - LEGITTIMAZIONE SOLO DEL NUOVO ENTE A PROSEGUIRE IL GIUDIZIO.*
L'incorporazione di una società realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'Estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, del nuovo ente scaturito dalla incorporazione. Pertanto, se tale evento si verifica nella fase di quiescenza, ex art. 328 cod. proc. civ. di un rapporto processuale in cui sia parte la società incorporata, soltanto il nuovo ente, come successore a titolo universale, è legittimato, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., a proseguire il giudizio, senza che possa trovare applicazione il principio di ultrattività della procura (anche ai fini della proposizione della impugnazione) in caso di mancata denuncia dell'evento estintivo, dato che tale principio riguarda la diversa ipotesi della verificazione di detto evento nel corso di un grado del giudizio. (V 1228/84, mass n 433371; (V 1229/84, mass n 433372; (V 6612/83, mass n 431337; (V 4331/81, mass n 415022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)