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Sez. 3, Sentenza n. 32084 del 17/11/2022 Ud. (dep. 25/07/2023) Rv. 285032 - 04

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell’Agenzia del Territorio - Rilevanza ai fini della prova della buona fede o della scusabilità dell’ignoranza della legge penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285032-04

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, l'approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio non rileva ai fini della prova della buona fede dell'imputato ovvero della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, in quanto l'accertamento condotto dall'ufficio tecnico erariale non ha ad oggetto la conformità urbanistica dell'operazione sottesa al frazionamento.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 650 art. 5, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)