Sez. 2, Sentenza n. 324 del 27/01/1975 (Rv. 373560 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - NECESSITA.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, la parte che lamenti l'onerosita della liquidazione stessa e la violazione della tariffa da parte dei giudici del merito, e tenuta nella formulazione del ricorso per Cassazione a specificare le singole partite contestate, i presunti errori di valutazione e le voci di tariffa violate, e non puo limitarsi ad esprimere vaghe e generiche doglianze. (Conf 413/73, mass n 362385; 45/73, mass n 361796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)