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Sez. 1, Sentenza n. 413 del 12/02/1973 (Rv. 362385 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362385-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*

La parte che lamenti, col ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna alle spese e la violazione delle tariffe, non puo limitarsi ad esprimere doglianza generiche, ma e tenuta a specificare i presunti errori del giudice o le voci di tariffe che assume violate. (Conf 2778/71, mass n 353953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)