Sez. 1, Sentenza n. 413 del 12/02/1973 (Rv. 362385 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
La parte che lamenti, col ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna alle spese e la violazione delle tariffe, non puo limitarsi ad esprimere doglianza generiche, ma e tenuta a specificare i presunti errori del giudice o le voci di tariffe che assume violate. (Conf 2778/71, mass n 353953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)