Sez. 1, Sentenza n. 45 del 10/01/1973 (Rv. 361796 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURA DI ONEROSITA DELLA CONDANNA E VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - PARTITE CONTESTATE E VOCI VIOLATE - SPECIFICAZIONE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURA DI ONEROSITA DELLA CONDANNA E VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - PARTITE CONTESTATE E VOCI VIOLATE - SPECIFICAZIONE - NECESSITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato la parte che lamenti l'onerosita 4ella condanna e la violazione delle tariffe e tenuta a specificare le singole partite contestate, i presunti errori commessi dal giudice, nonche le voci di tariffa che si assumono violate, e non puo limitarsi ad esprimere doglianze generiche. (Conf 2778/71, mass n 353953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)