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Sez. 3, Sentenza n. 12212 del 08/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203909 - 01

Edilizia - In genere | Reati urbanistici - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato progressivo nell'evento - Cessazione della permanenza - Esaurimento del piano di lottizzazione - Costruzioni realizzate da soggetti diversi da quelli che hanno proceduto alla vendita dei lotti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203909-01

Edilizia - In genere

Il reato di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l'intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all'epoca di ultimazione della ultima opera sia essa una costruzione abusiva o un'urbanizzazione primaria o secondaria. Conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)