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Sez. 3, Sentenza n. 7640 del 25/05/1998 Ud. (dep. 01/07/1998) Rv. 210850 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati urbanistici - Lottizzazione abusiva - Cessazione della permanenza in caso di successiva effettuazione di attività edificatoria - Coincidenza con l'esaurimento di detta attività - Realizzazione di quest'ultima da parte di soggetti diversi dal lottizzatore - Indifferenza.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210850-01

EDILIZIA - IN GENERE

Pur essendovi distinzione fra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell'area oggetto di detta lottizzazione, la permanenza del primo di detti reati (da qualificare come progressivo nell'evento), viene a cessare, qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria, anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore, solo con l'esaurimento della suindicata attività, per cui solo da tale momento inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)