diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1609 del 19/11/1985 Ud. (dep. 22/02/1986) Rv. 171966 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ESIMENTE DELL'ART. 80 DELLA LEGGE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO - DETENTORE PER USO PERSONALE - DETENZIONE DI QUANTITÀ NON MODICA - DISTINZIONE TRA PARTE DETENUTA PER FINE PERSONALE E PARTE RESIDUA - OPERABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171966-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ESIMENTE DELL'ART. 80 DELLA LEGGE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO - DETENTORE PER USO PERSONALE - DETENZIONE DI QUANTITÀ NON MODICA - DISTINZIONE TRA PARTE DETENUTA PER FINE PERSONALE E PARTE RESIDUA - OPERABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sugli stupefacenti riguarda esclusivamente colui che acquisti o detenga la sostanza per farne uso personale, né può essere operata alcuna distinzione fra la parte di sostanza stupefacente detenuta per uso personale e la parte residua di essa, poiché, quando la sostanza è detenuta in quantità non modica la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo. (V mass n 168107).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)