Sez. 1, Sentenza n. 2096 del 29/11/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168107 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ NON MODICA - DISTINZIONE FRA LA PARTE AD USO PERSONALE E LA RESIDUA - NON IPOTIZZABILITÀ - RAGIONE - CONSEGUENZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ NON MODICA - DISTINZIONE FRA LA PARTE AD USO PERSONALE E LA RESIDUA - NON IPOTIZZABILITÀ - RAGIONE - CONSEGUENZA.*
Qualora la sostanza stupefacente o psicotropa sia detenuta in quantità non modica, non può essere fatta alcuna distinzione tra parte che si assume destinata all'uso personale proprio e la parte residua, in quanto la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo. Tale quantitativo, qualora appunto non sia modico, costituisce, obiettivamente ed in concreto, un pericolo per l'incremento dello spaccio, con conseguente configurazione della ipotesi criminosa punita ai sensi dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, la quale prescinde dall'uso che il detentore intenda fare della droga. (Conf mass n 159580).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)