Sez. 6, Sentenza n. 3396 del 09/09/1997 Cc. (dep. 21/11/1997) Rv. 209768 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Caducazione della custodia - Nuova misura richiesta al giudice del dibattimento - Necessità di un "previo interrogatorio" in stato di libertà - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
In tema di interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., anche dopo la sentenza della C. cost. n. 77 del 3 aprile 1997, l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale non riguarda il giudice del dibattimento; né tale giudice, qualora abbia dichiarato l'inefficacia di una misura custodiale per omesso interrogatorio da parte del giudice delle indagini preliminari e sia stato contestualmente richiesto di ripristinare la misura stessa, deve procedere al previo interrogatorio della persona in stato di libertà. Infatti quando, come nella ipotesi suddetta, l'interrogatorio di garanzia non può trovare applicazione, non vi è ragione di subordinare il ripristino della misura custodiale alla materiale liberazione dell'imputato. (Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 3296, c.c. 28 agosto 1997, Bellocco, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)