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Sez. 4, Sentenza n. 1439 del 07/05/1998 Cc. (dep. 21/05/1998) Rv. 211232 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale - Questione manifestamente infondata - Inidoneità delle norme contestate a risolvere la questione.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211232-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

In merito all'interrogatorio dell'arrestato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, limitatamente all'inciso "nel corso delle indagini preliminari" e 302 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 5 n.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civile e politici nella parte in cui, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.77 del 3 aprile 1997, non prevedono l'interrogatorio di garanzia dell'imputato arrestato dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, atteso che le disposizioni contestate, essendo concepite sul presupposto che a procedere all'interrogatorio sia lo stesso giudice che ha disposto la misura ed è in possesso dei relativi atti, sono ancorate per natura e struttura alla fase delle indagini preliminari e non sono trasponibili alla fase del dibattimento, di modo che non è incidendo sull'art. 294, comma 1, che potrebbe soddisfarsi l'esigenza in questione. (Fattispecie in cui l'imputato, arrestato all'estero durante la fase degli atti introduttivi e nei cui confronti era stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi dell'art. 486 cod. proc. pen., lamentava di non essere mai stato interrogato ai sensi dell'art. 294).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)