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Sez. 2, Sentenza n. 15122 del 28/11/2001 (Rv. 550698 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi del defunto ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Prosecuzione del processo nei riguardi del gruppo degli eredi - Esclusione - Nei confronti di ognuno di essi - Configurabilità - Sentenza - Notifica in via collettiva ed impersonale - Ammissibilità - Esclusione - Notifica a ciascuno degli eredi - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550698-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue, dopo detta riassunzione, non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che ciascun erede è destinatario della notificazione della sentenza che conclude il primo grado del giudizio, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, restando esclusa la possibilità di eseguire detta notificazione nuovamente in via collettiva ed impersonale, come, invece, consentito dall'art. 286, primo comma, nel caso di morte intervenuta dopo la chiusura della discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)