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Sez. 3, Sentenza n. 10336 del 17/05/2005 (Rv. 581425 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | A seguito della morte di una delle parti costituite - Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente - Ammissibilità - Conseguenze - Pronuncia della sentenza nei confronti degli eredi senza individuazione nominativa - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581425-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Ne consegue che la eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. (Nella specie il giudice di merito aveva condannato gli eredi impersonalmente e collettivamente a favore della controparte del "de cuius").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)