Sez. 2, Sentenza n. 23783 del 16/11/2007 (Rv. 600679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso per riassunzione - Deposito in atti del certificato storico della famiglia del "de cuius" - Notificazione individuale - Necessità - Esclusione - Notificazione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte defunta, entro l'anno della morte - Ritualità della notificazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
L'art. 303, comma secondo, cod. proc. civ. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente). né tale forma di notifica è impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)