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Sez. 2, Sentenza n. 6757 del 28/11/1997 Cc. (dep. 23/01/1998) Rv. 209601 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione priva della valutazione delle censure mosse all'ordinanza impugnata - Idoneità a fondare la legittimità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209601-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di riesame delle misure cautelari, se l'ordinanza del tribunale della libertà può fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti al fine di evitare la ripetizione di elementi già conosciuti dalle parti, tuttavia il mero appiattimento del giudice su valutazioni emergenti da altro provvedimento, senza alcun apporto critico e senza la presa in considerazione delle specifiche doglianze rivolte dagli interessati al provvedimento oggetto dell'impugnazione, concreta il vizio di mancanza della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; e ciò perché "in subiecta materia" vige il principio secondo cui l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, previsto dall'art. 292, secondo comma, lett. c) bis cod. proc. pen., è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia al tribunale del riesame, quando in tal sede detti elementi siano stati prospettati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)