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Sez. 1, Sentenza n. 5065 del 08/10/1996 Cc. (dep. 04/11/1996) Rv. 206132 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Obbligo di motivare sulle ragioni per le quali non si ritengono rilevanti gli elementi addotti dalla difesa previsto dall'art. 292 comma 2 lett c) bis c.p.p. per l'emissione della misura - Estensione di tale obbligo anche al tribunale del riesame quando gli elementi nuovi siano prospettati in tale sede - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206132-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)