Sez. 3, Sentenza n. 711 del 20/02/1997 Cc. (dep. 11/03/1997) Rv. 207057 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Sentenza di condanna - Restituzione della cosa - Obbligatorietà - Restituzione all'avente diritto - Accertamento dell'eventuale decorso del termine di novanta giorni dalla diffida sindacale - Necessità - Automatico trasferimento del bene al patrimonio comunale e conseguentemente della titolarità del diritto alla restituzione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo deve essere revocato con la sentenza di condanna di primo grado e il bene dovrà essere restituito agli aventi diritto. A tal fine sarà tuttavia necessario accertare in sede di restituzione se sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, che comporta l'automatica acquisizione e l'immediato trasferimento dell'immobile, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, al patrimonio del comune, sempre che il proprietario non sia incolpevole o estraneo all'abuso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 323 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)