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Sez. 3, Sentenza n. 2948 del 10/11/1998 Cc. (dep. 18/12/1998) Rv. 212259 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Ingiunzione a demolire - Inottempera - Trasferimento dell'immobile al patrimonio del Comune - Condizioni - Fattispecie di mancata verifica delle stesse da parte del giudice di merito.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212259-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, determina l'immediato trasferimento al patrimonio del Comune della "res abusiva", dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche solo a condizione che l'inottemperanza sia volontaria, non siano state concesse proroghe al termine di legge, le aree di sedime e le pertinenze urbanistiche non appartengano ad un proprietario incolpevole (in quanto del tutto estraneo alla commissione dell'illecito edilizio-urbanistico, ed adoperatosi, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell'abuso), e siano stati individuati i beni da trasferire, anche se non in maniera particolareggiata.(Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha censurato il provvedimento con il quale il giudice di merito, nell'applicare la pena richiesta dall'imputato per l'illecito urbanistico, aveva disposto il dissequestro del manufatto abusivo in favore del Comune, senza accertare la sussistenza dei suindicati presupposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)