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Sez. 1, Sentenza n. 4140 del 13/06/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208483 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Documenti prodotti durante la discussione - Utilizzazione - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208483-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi - i quali, se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento - gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell'udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l'instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)