Sez. 1, Sentenza n. 4140 del 13/06/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208483 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Documenti prodotti durante la discussione - Utilizzazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi - i quali, se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento - gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell'udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l'instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)