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Sez. 1, Sentenza n. 45246 del 22/10/2003 Cc. (dep. 24/11/2003) Rv. 226818 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Documenti prodotti durante la discussione - Utilizzazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226818-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi, i quali se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento, gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell'udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l'instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'acquisizione ex officio agli atti del procedimento di dichiarazioni di una parte, in quanto espressione di una facoltà istruttoria da parte del tribunale del riesame non riconosciutagli dalla legge ex art. 191 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)