Sez. 1, Sentenza n. 4689 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214095 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Acquisizione di dichiarazioni successive all'ordinanza cautelare sfavorevoli all'indagato - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame è legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato, raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, il cui verbale, pervenuto al tribunale prima dell'udienza, sia rimasto a disposizione della difesa. E invero dal disposto dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., secondo il quale incombe al P.M. l'obbligo di trasmettere al tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, non è consentito desumere il principio per cui gli sarebbe interdetta la facoltà di fare altrettanto con quelli di segno contrario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)