Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 04/12/2013 (Rv. 628616 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimento agevolato ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Acquisto di veicolo - Requisiti previsti dall'art. 121 bis (ora 164) del T.U.I.R. - Strumentalità esclusiva all'esercizio dell'attività d'impresa - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
L'acquisto di un veicolo è qualificabile come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta, se il bene presenta i requisiti di cui all'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)