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Sez. 5, Sentenza n. 15636 del 09/07/2014 (Rv. 632212 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Esclusiva inerenza del bene all'esercizio dell'impresa beneficiaria - Necessità -- Uso promiscuo del bene da parte di più imprese - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632212-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali, il credito d'imposta ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per un nuovo investimento postula necessariamente l'uso esclusivo del bene per l'esercizio dell'impresa, condizione il cui onere probatorio è a carico del contribuente. Ne consegue che non è possibile fruire del beneficio in caso di uso promiscuo del bene da parte di più imprese, poiché, come risulta dalla "ratio" del comma 7 della disposizione in esame è richiesta l'esclusività dell'investimento, preclusa da qualunque situazione di promiscuità, a qualsiasi titolo, nell'utilizzo del bene.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)