diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23559 del 05/11/2014 (Rv. 633139 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Acquisto di bene strumentale - Requisiti ex artt. 75 e 121 bis (ora 164) del TUIR - Inerenza all'attività d'impresa - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2014-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633139-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il beneficio del credito di imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente dà prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)