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Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 09/12/1992 (Rv. 479954 - 01)

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - In genere | Esistenza del titolo esecutivo - Condizione dell'azione esecutiva - Configurabilità - Deposito del titolo esecutivo - Presupposto processuale - Configurabilità - Mancato deposito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479954-01

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - In genere

Nel processo di esecuzione forzata l'esistenza del titolo esecutivo costituisce condizione dell'azione esecutiva (art. 474 cod. proc. civ.) mentre il deposito del titolo esecutivo in originale o copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio dal Giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 488, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)