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Sez. 3, Sentenza n. 8306 del 31/03/2008 (Rv. 602510 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Esibizione del titolo esecutivo nell'ambito del processo di esecuzione forzata - Qualificazione - Presupposto processuale - Violazione del relativo adempimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante l'opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602510-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 cod. proc. civ.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 488 cod. proc. civ.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 488, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)