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Sez. 1, Sentenza n. 5881 del 26/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212100 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Non rimesse nell'applicazione alla valutazione discrezionale del giudice - Omessa irrogazione nella sentenza di condanna - Correzione mediante la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212100-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata o alla specie, ma consegue "ex lege" alla pronuncia di condanna (ed è predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. In tal caso, infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Le pene accessorie, inoltre, possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)