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Sez. 1, Sentenza n. 23196 del 28/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 228250 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pene non rimesse alla valutazione discrezionale del giudice - Omessa irrogazione nella sentenza di condanna - Applicazione successiva con la procedura di correzione dell'errore materiale - Legittimità - Applicazione "in executivis" - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228250-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata né in relazione alla specie, ma consegua "ex lege" alla pronuncia di condanna (e sia predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto in tal caso l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Ne discende che le pene accessorie possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - anche in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza. (Fattispecie concernente l'applicazione "in executivis" della degradazione a militare condannato con sentenza irrevocabile alla pena di quattordici anni di reclusione per omicidio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 33 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)